Decreto Salvini autovelox e problema dell'omologazione D.M. 125/2026
Decreto Salvini autovelox e problema dell’omologazione D.M. 125/2026

Il nuovo D.M. n. 125/2026 sugli autovelox, entrato in vigore il 12 luglio 2026, avrebbe dovuto chiudere definitivamente il contenzioso sulla mancata omologazione degli strumenti utilizzati per rilevare la velocità.

In realtà, il cosiddetto “decreto salvavelox” rischia di avere semplicemente spostato il problema.

La questione oggi non è più soltanto stabilire se approvazione e omologazione degli autovelox siano procedimenti differenti: sul punto la Corte di Cassazione si è già pronunciata ripetutamente e abbiamo affrontato diffusamente il tema nei precedenti approfondimenti dello Studio di seguito riportati:

Autovelox approvato ma non omologato: quando la multa è illegittima

Cassazione e autovelox: approvazione e omologazione non sono equivalenti

Il nuovo problema è diverso: può un decreto ministeriale stabilire che un apparecchio precedentemente soltanto approvato debba oggi considerarsi automaticamente omologato, quando il Codice della strada continua espressamente a richiedere l’omologazione?

Cosa ha fatto il decreto “salvavelox”?

L’art. 6 del D.M. 125/2026 individua una serie di dispositivi già oggetto di precedenti provvedimenti ministeriali di approvazione e stabilisce che, ricorrendo le condizioni previste dal decreto, tali apparecchi “si intendono omologati”.

È questa disposizione a rappresentare il punto più controverso del provvedimento.

Il Ministero non si è infatti limitato a stabilire, per il futuro, requisiti e procedure necessari per ottenere l’omologazione degli autovelox, ma ha attribuito gli effetti giuridici dell’omologazione anche ad apparecchi che, secondo i provvedimenti originariamente emanati, erano stati semplicemente approvati.

Il problema della gerarchia delle fonti

L’art. 142, comma 6, del Codice della strada stabilisce che possono costituire fonte di prova delle violazioni dei limiti di velocità le risultanze di apparecchiature “debitamente omologate”.

Il Codice della strada è contenuto nel D.Lgs. n. 285/1992 ed è quindi una fonte primaria, mentre il D.M. 125/2026 è invece un decreto ministeriale, cioè una fonte secondaria, subordinata alla legge.

Il principio della gerarchia delle fonti comporta che una fonte secondaria possa dare attuazione alla legge, ma non possa modificarne il contenuto né introdurre una disciplina incompatibile con quella prevista dalla fonte superiore.

Da qui nasce il dubbio sulla legittimità della soluzione adottata.

Se il legislatore ha richiesto che gli strumenti siano “debitamente omologati”, può davvero il Ministero stabilire con un proprio decreto che un precedente provvedimento di semplice approvazione produca automaticamente gli stessi effetti dell’omologazione?

È proprio questo il punto sul quale è prevedibile che si concentri il nuovo contenzioso, poichè il decreto ministeriale tenta di ottenere sul piano amministrativo un risultato che il legislatore non ha introdotto, in quanto avrebbe dovuto modificare il Codice della strada.

Tribunale di Fermo: il decreto ministeriale non può derogare alla legge ordinaria

In questa prospettiva assume particolare interesse la decisione del Tribunale di Fermo dell’11 giugno 2026, che ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio Marche Polizia e Servizi in relazione a una sanzione rilevata mediante un dispositivo Autoscan Speed approvato dal Ministero ma non omologato.

Il caso riguardava una violazione commessa il 25 gennaio 2024 e la decisione è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026. Non può quindi essere considerata una sentenza che abbia direttamente disapplicato il nuovo decreto “salvavelox”, tuttavia la motivazione è particolarmente significativa.

Nel riferire la decisione, viene espressamente evidenziato che circolari e decreti ministeriali costituiscono fonti di rango inferiore rispetto alla legge ordinaria e non possono derogare alla disposizione legislativa che richiede l’omologazione degli autovelox.

È esattamente il problema che si ripropone oggi con l’art. 6 del D.M. 125/2026.

Se il requisito dell’omologazione discende direttamente dall’art. 142 del Codice della strada, occorrerà stabilire se una fonte ministeriale possa legittimamente attribuire quella stessa qualifica a dispositivi che avevano originariamente ottenuto soltanto un provvedimento di approvazione.

La sentenza di Fermo non decide ancora questa specifica questione, ma si colloca pienamente nella linea interpretativa secondo cui la fonte secondaria non può modificare o neutralizzare il requisito previsto dalla fonte primaria.

Tribunale di Frosinone n. 504/2026: anche dopo il decreto resta centrale l’art. 142 C.d.S.

Ancora più interessante, anche per la sua collocazione temporale, è la sentenza n. 504/2026 del Tribunale di Frosinone, depositata il 16 luglio 2026, quindi pochi giorni dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.

Il Tribunale ha ribadito che è illegittimo l’accertamento effettuato mediante un apparecchio soltanto approvato e non debitamente omologato, richiamando espressamente l’art. 142, comma 6, del Codice della strada, l’art. 192 del relativo regolamento e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Anche in questo caso la controversia riguardava un accertamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 125/2026: la sentenza non decide quindi sulla legittimità di una multa elevata dopo il 12 luglio 2026 mediante uno dei dispositivi che il nuovo decreto considera omologati.

Non si può pertanto sostenere che il Tribunale di Frosinone abbia già definitivamente “bocciato” l’art. 6 del decreto Salvini.

La decisione resta però estremamente significativa perché, pur pronunciata dopo l’entrata in vigore del decreto, continua a individuare nell’art. 142 del Codice della strada la norma fondamentale dalla quale deriva la necessità dell’omologazione e ribadisce che approvazione e omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità differenti.

La stessa sentenza dà inoltre conto, nella ricostruzione delle argomentazioni dell’appellante, dell’intervenuta pubblicazione del nuovo “decreto autovelox”, senza che ciò conduca il Tribunale ad abbandonare il principio affermato dalla Cassazione sulla necessità dell’omologazione.

Anche questa pronuncia è quindi coerente con l’orientamento che ritengo debba essere seguito nei futuri ricorsi: il punto di partenza rimane la disposizione contenuta nella fonte primaria e sarà compito dei giudici stabilire fino a che punto un decreto ministeriale possa incidere sugli effetti giuridici di precedenti provvedimenti di semplice approvazione.

Due sentenze che non decidono ancora il “dopo 12 luglio”, ma indicano la strada

Le decisioni dei Giudici di Pace di Fermo e Frosinone devono quindi essere utilizzate con cautela, ma non devono essere sottovalutate.

Nessuna delle due riguarda direttamente una violazione commessa dopo l’entrata in vigore del D.M. 125/2026.

Non rappresentano quindi ancora il precedente definitivo che consenta di affermare che i giudici abbiano già disapplicato il nuovo decreto rispetto a un dispositivo inserito nell’elenco degli apparecchi che oggi “si intendono omologati”.

Entrambe, però, sono perfettamente coerenti con la tesi che abbiamo sostenuto: il requisito dell’omologazione deriva dalla legge e una fonte amministrativa subordinata non può modificare una disposizione di rango superiore.

Il vero banco di prova arriverà quindi con i primi ricorsi contro verbali relativi a violazioni commesse dal 12 luglio 2026 in avanti, nei quali l’Amministrazione invocherà direttamente l’art. 6 del D.M. 125/2026.

Sarà allora che il giudice dovrà affrontare frontalmente la questione: può il Ministero, attraverso un decreto, considerare omologato ciò che in precedenza era stato soltanto approvato, senza che sia stato modificato l’art. 142 del Codice della strada?

Il decreto Salvini ha quindi davvero “sanato” gli autovelox?

A nostro avviso la risposta non può essere automaticamente affermativa.

Il D.M. 125/2026 rappresenta certamente un intervento tecnico sulla disciplina degli autovelox, ma il meccanismo attraverso il quale alcuni dispositivi precedentemente approvati vengono oggi considerati omologati in automatico è estremamente problematico ed impugnabile da punto di vista di gerarchia delle fonti normative.

Le decisioni dei Tribunali di Fermo e Frosinone, pur non riguardando infrazioni successive al 12 luglio 2026, confermano un principio che sarà inevitabilmente centrale nei nuovi giudizi: la disciplina ministeriale deve comunque confrontarsi con quanto previsto dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada.

Non si può quindi sostenere che il “decreto salvavelox” abbia definitivamente chiuso la questione.

Al contrario, per i verbali successivi al 12 luglio 2026 il contenzioso potrebbe semplicemente assumere una forma diversa: non più soltanto verificare se l’apparecchio fosse omologato, ma stabilire se il Ministero avesse realmente il potere di considerarlo tale attraverso una fonte normativa secondaria.

Multa autovelox: quando può essere utile verificare il verbale

Chi riceve una multa da autovelox dovrebbe quindi evitare conclusioni automatiche, sia in un senso sia nell’altro.

Per le violazioni precedenti all’entrata in vigore del D.M. 125/2026 resta centrale la precedente giurisprudenza sulla mancata omologazione.

Per quelle successive occorrerà invece verificare il modello utilizzato, il relativo provvedimento ministeriale e l’eventuale applicazione dell’art. 6 del nuovo decreto, valutando anche la sua compatibilità con l’art. 142 del Codice della strada.

Lo Studio Legale dell’Avv. Andrea Centi, con sedi a Roma e Fiumicino, assiste automobilisti nella valutazione dei ricorsi contro multe da autovelox, Tutor e sanzioni stradali, anche in presenza di decurtazione dei punti o sospensione della patente.

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