
La Cassazione ribadisce: senza omologazione la multa è nulla
Con l’Ordinanza n. 26521 del 1° ottobre 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato in modo inequivocabile che gli accertamenti di violazioni dei limiti di velocità effettuati con apparecchiature autovelox non omologate sono illegittimi.
Il caso riguardava un verbale elevato dalla Polizia Municipale di un Comune abruzzese per violazione dell’art. 142 C.d.S. (superamento dei limiti di velocità).
L’apparecchiatura utilizzata non era stata omologata, ma soltanto approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tribunale e Giudice di Pace avevano ritenuto sufficiente la sola approvazione, ma la Cassazione ha modificato la sentenza, richiamando l’ormai orientamento consolidato della Corte: l’approvazione non è equivalente all’omologazione e non può fondare validamente una sanzione.
Omologazione vs approvazione: due procedimenti diversi
La Corte ha ricordato che:
- L’art. 142, comma 6, C.d.S. prevede che solo le “apparecchiature debitamente omologate” possono fornire dati validi come “fonte di prova” dell’infrazione.
- L’art. 192 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) disciplina distintamente i procedimenti di approvazione e omologazione, con finalità e effetti giuridici differenti.
- L’omologazione è un passaggio ulteriore e necessario per gli strumenti destinati al controllo della velocità: solo essa certifica la conformità tecnica del dispositivo, rendendo validi i rilevamenti ai fini sanzionatori.
L’approvazione può riguardare elementi per i quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali, ma non può sostituire la procedura di omologazione prevista dalla legge per gli autovelox.
Un orientamento ormai consolidato da altre sentenze.
La pronuncia richiama un filone giurisprudenziale avviato con l’ordinanza n. 10505/2024 e poi ribadito da successive decisioni:
- Cass. n. 10505/2024 (prima decisione sul tema)
- Cass. n. 20913/2024, n. 2857/2025, n. 12924/2025, n. 13966/2025
In tutte queste pronunce, la Suprema Corte ha affermato che:
“La preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada”.
Cosa significa per gli automobilisti?
Se la multa è stata elevata con un dispositivo non omologato, l’accertamento è viziato e la sanzione può essere annullata.
È fondamentale, in sede di opposizione, verificare la documentazione tecnica dell’apparecchio e contestare l’eventuale mancanza di omologazione.
Molti Comuni utilizzano dispositivi solo approvati, spesso ritenendo (erroneamente) che ciò sia sufficiente. L’orientamento della Cassazione è invece chiaro: in assenza di omologazione, la sanzione è illegittima.
Dopo questa sentenze della Corte di Cassazione è ancora più opportuno tutelarsi e far valutare ad un avvocato esperto in multe e sanzioni amministrative il verbale per eccesso di velocità in modo tale che possa verificare l’omologazione del rilevatore ed in mancanza procedere al ricorso amministrativo al Prefetto o al Giudice di Pace.
Come tutelarsi? L’assistenza legale è fondamentale
Chi riceve un verbale per eccesso di velocità ha diritto di chiedere:
- Copia del decreto di omologazione del dispositivo utilizzato;
- La verifica dell’idoneità tecnica e della corretta taratura dell’autovelox;
- Il rispetto delle procedure previste dal Codice della Strada.
Un avvocato esperto in materia di sanzioni amministrative e Codice della Strada può valutare la legittimità della multa e proporre ricorso efficace, sia al Prefetto che al Giudice di Pace nei termini indicati da questo articolo.
Conclusione
L’Ordinanza n. 26521/2025 rappresenta un ulteriore passo verso la tutela dei diritti dei cittadini, imponendo ai Comuni il rispetto rigoroso delle norme sull’omologazione degli autovelox.
Se hai ricevuto una multa da autovelox, verifica subito se l’apparecchio era omologato: in mancanza, potresti avere diritto all’annullamento della sanzione.
