
Tuo figlio è maggiorenne, ha terminato gli studi, non lavora oppure svolge soltanto attività saltuarie? Ti chiedi fino a quando sei obbligato a versare l’assegno di mantenimento?
La legge non impone ai genitori di mantenere i figli per tutta la vita. Il diritto al mantenimento può cessare quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica oppure quando, ormai adulto, non si attiva concretamente per conseguirla senza un giustificato motivo.
Un padre può quindi chiedere al Tribunale la revoca dell’assegno di mantenimento anche se il figlio non ha ancora un lavoro stabile. Occorre però verificare l’età, la formazione, le opportunità lavorative, il comportamento del figlio e le prove disponibili.
Lo Studio Legale dell’Avv. Andrea Centi si occupa di procedimenti per la revoca o riduzione del mantenimento dei figli maggiorenni e ha già ottenuto pronunce favorevoli, tra cui la revoca dell’assegno versato ai figli lavoratori maggiorenni.
La revoca dell’assegno di mantenimento può essere richiesta quando il figlio, ormai adulto, non è più in grado di provare la necessità di ricevere un sostegno economico dai genitori.
Fino a che età un padre deve mantenere un figlio maggiorenne?
Non esiste un limite di età fissato dalla legge. Il mantenimento non termina automaticamente a 18, 25, 28 o 30 anni.
L’art. 337-septies del Codice civile consente al giudice di riconoscere un assegno periodico al figlio maggiorenne che non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica.
Questo diritto, tuttavia, non è illimitato.
La Corte di Cassazione ha progressivamente valorizzato il principio di autoresponsabilità del figlio adulto, secondo il quale il raggiungimento di un’età matura comporta una crescente responsabilità nel conseguire la propria autonomia economica.
In concreto, un figlio di 20 anni che frequenta regolarmente l’università si trova in una situazione molto diversa rispetto a un figlio di 32 anni che ha terminato gli studi da tempo e non dimostra di cercare seriamente un’occupazione.
Più aumenta l’età del figlio, più diventa importante dimostrare le ragioni concrete che giustificano la perdurante dipendenza economica dai genitori.
La sola età, però, non basta a ottenere la revoca: è sempre necessaria una valutazione individuale.
Quando si può chiedere la revoca del mantenimento al figlio maggiorenne?
La revoca dell’assegno può essere richiesta quando emergono circostanze che rendono non più giustificato il mantenimento.
Le situazioni più ricorrenti sono:
- Il figlio ha iniziato a lavorare e ha raggiunto un’autonomia economica adeguata.
- Il figlio ha terminato gli studi da diversi anni, senza intraprendere un concreto percorso lavorativo.
- Il figlio non cerca lavoro, pur avendo capacità e possibilità di inserirsi nel mercato occupazionale.
- Il figlio svolge attività lavorative saltuarie, da valutare in relazione all’età, alle competenze e alle prospettive di autonomia.
- Il figlio rifiuta senza valide ragioni opportunità lavorative, pretendendo di continuare a essere mantenuto nell’attesa dell’impiego desiderato.
- Il figlio ha ormai raggiunto un’età adulta avanzata, senza dimostrare impedimenti oggettivi al conseguimento dell’indipendenza economica.
Non si tratta di condizioni che determinano automaticamente la cessazione dell’obbligo. Occorre valutare il complesso delle circostanze, comprese eventuali condizioni di salute o disabilità che impediscano o limitino effettivamente l’autonomia.
Mio figlio ha 30 anni e non lavora: devo ancora mantenerlo?
È una delle domande più frequenti che riceviamo dai padri separati o divorziati.
Avere 30 anni e non lavorare non dà automaticamente diritto a continuare a ricevere il mantenimento.
Quando un figlio ha completato il proprio percorso formativo ed è ormai adulto, il giudice può valutare se la persistente mancanza di autonomia economica dipenda da circostanze oggettive oppure da una insufficiente attivazione personale.
Non è infatti ragionevole pretendere che i genitori sostengano indefinitamente un figlio che, pur essendo in condizione di lavorare, non intraprenda iniziative concrete per rendersi indipendente.
Questo principio emerge anche dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il diritto al mantenimento del figlio adulto va valutato con criteri progressivamente più rigorosi in ragione dell’età, delle competenze acquisite e del comportamento mantenuto nella ricerca di un’occupazione.
Se tuo figlio ha 30, 35 anni o più e continua a ricevere un assegno senza avere raggiunto l’autonomia economica, può essere opportuno verificare i presupposti per presentare ricorso per la revoca.
Il figlio maggiorenne non cerca lavoro: il padre può togliere il mantenimento?
Il figlio maggiorenne ha il dovere di attivarsi, nei limiti delle proprie capacità e delle concrete opportunità disponibili, per raggiungere l’indipendenza economica.
Questo non significa che debba accettare necessariamente qualsiasi occupazione, senza considerare formazione e condizioni personali.
Tuttavia, non può pretendere che il mantenimento continui a tempo indeterminato soltanto perché non trova un lavoro pienamente corrispondente alle proprie aspirazioni.
Il giudice può valutare la disponibilità a candidarsi per posizioni lavorative, a svolgere attività compatibili con le competenze possedute e ad adattare progressivamente le proprie aspettative alle possibilità concrete del mercato.
Il principio di autoresponsabilità assume particolare rilievo quando il figlio non frequenta più percorsi di studio e non dimostra un impegno effettivo nella ricerca del lavoro.
La Cassazione, ordinanza n. 12121/2025, ha però chiarito che la situazione del figlio appena maggiorenne non può essere equiparata automaticamente a quella di un adulto: occorre valutare anche la formazione, la capacità lavorativa e le opportunità occupazionali concrete.
Il figlio lavora saltuariamente o guadagna poco: si può revocare l’assegno?
Sì, in determinate circostanze. Ma non basta dimostrare che il figlio abbia percepito qualche compenso.
Occorre distinguere tra una prima esperienza lavorativa temporanea, che non garantisce ancora un’autonomia sufficiente, e una situazione nella quale il figlio ormai adulto abbia concretamente avviato un percorso professionale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8240 del 27 marzo 2024, ha esaminato il caso di una figlia trentacinquenne che aveva intrapreso un’attività di insegnamento, percependo compensi modesti e saltuari.
La Suprema Corte ha censurato la decisione che aveva mantenuto l’assegno senza attribuire adeguato rilievo all’età e all’avvio dell’attività professionale, rinviando la controversia al giudice di merito.
In senso complementare, la Cassazione n. 3552/2025 ha riconosciuto la rilevanza di un percorso formativo serio, della ricerca di lavoro e dell’insufficienza di un impiego part-time a garantire una reale autonomia economica.
Queste pronunce dimostrano che non esiste un importo di stipendio o una tipologia contrattuale che determini sempre, da sola, la revoca del mantenimento.
Il giudice deve valutare età, durata dell’attività, redditi, prospettive professionali e impegno effettivo del figlio.a di un lavoro.
Un caso seguito dal nostro Studio: revocato il mantenimento a un figlio di 32 anni
Un padre si è rivolto al nostro Studio Legale per ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento che continuava a corrispondere in favore del figlio ormai trentaduenne.
Il giovane aveva completato il proprio percorso formativo, ma non aveva intrapreso una stabile attività lavorativa, dedicandosi prevalentemente ad attività occasionali di carattere artistico e creativo.
Il padre riteneva che, considerate l’età del figlio e le circostanze della vicenda, non sussistessero più ragioni sufficienti per protrarre ulteriormente l’obbligo economico.
Nel procedimento seguito dallo Studio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sono stati valorizzati il percorso formativo completato, l’età ormai adulta e il principio di autoresponsabilità.
Il Tribunale ha accolto la richiesta, disponendo la revoca dell’assegno di mantenimento.
Il caso dimostra che la mancanza di un impiego stabile non impedisce necessariamente al genitore di ottenere la revoca, purché ricorrano e siano adeguatamente rappresentate le circostanze che giustificano la cessazione dell’obbligo.
Naturalmente, ogni situazione richiede una valutazione specifica e non è possibile garantire che vicende apparentemente simili abbiano necessariamente lo stesso esito.
Chi deve dimostrare che il figlio non ha più diritto al mantenimento?
La questione dell’onere della prova è decisiva nei procedimenti di revoca.
Non è corretto sostenere che sia sempre e soltanto il figlio a dover dimostrare il proprio diritto al mantenimento.
La Cassazione n. 12121/2025 ha precisato che il genitore che chiede di accertare la cessazione di un assegno già riconosciuto deve innanzitutto allegare e dimostrare le circostanze sulle quali fonda la richiesta.
A tal fine possono assumere rilievo anche elementi presuntivi, tra cui l’età avanzata, il percorso di studi completato e l’avvenuto ingresso nel mondo del lavoro.
Quando tali elementi consentono di formulare presunzioni precise e univoche, la controparte può essere chiamata a fornire la prova contraria, dimostrando le circostanze che giustificano ancora il mantenimento.
Per questo la corretta impostazione del ricorso e la raccolta delle prove sono fondamentali.
Il semplice fatto che il padre ritenga ingiusto continuare a pagare non è sufficiente.
Come ottenere le prove che il figlio maggiorenne lavora o potrebbe lavorare?
Spesso il padre non conosce l’effettiva situazione economica del figlio, soprattutto quando i rapporti familiari sono difficili oppure quando il figlio vive con la madre.
Prima di avviare il procedimento può essere utile raccogliere, con strumenti leciti, documentazione relativa al percorso scolastico o universitario, eventuali attività professionali, precedenti occupazioni e altri elementi concretamente rilevanti.
Nel corso del giudizio, nei casi e con le modalità previste dalla legge, è possibile chiedere l’acquisizione di documentazione reddituale e ulteriori accertamenti.
L’art. 473-bis.2 c.p.c. riconosce al giudice specifici poteri istruttori sulle questioni economiche.
La strategia difensiva consiste quindi nel dimostrare il venir meno delle condizioni che avevano giustificato l’assegno, evitando di fondare la domanda su mere supposizioni.
Come presentare ricorso per la revoca dell’assegno di mantenimento?
Se il mantenimento è previsto da una sentenza di separazione, divorzio o da un precedente provvedimento relativo ai figli, non è sufficiente comunicare all’altro genitore che non si intende più pagare.
È necessario ottenere una modifica del titolo che disciplina l’obbligo.
Quando sono sopravvenuti giustificati motivi, l’art. 473-bis.29 c.p.c. consente di chiedere al Tribunale la revisione dei provvedimenti economici.
Il procedimento viene normalmente avviato mediante un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio o mantenimento dei figli, attraverso il quale si chiede al giudice di eliminare o ridurre l’assegno.
È necessario ricostruire le circostanze sopravvenute, documentare le ragioni della richiesta e formulare conclusioni coerenti con la situazione concreta.
Qualora sussistano le condizioni e vi sia accordo tra gli interessati, possono essere valutate anche modalità consensuali di modifica, nel rispetto delle forme previste dalla legge.
Posso smettere di pagare il mantenimento senza andare dal giudice?
La scelta più rischiosa è interrompere unilateralmente i pagamenti mentre è ancora efficace un provvedimento che impone il mantenimento.
Anche se il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, il precedente provvedimento giudiziario non deve essere semplicemente ignorato.
Il mancato pagamento può esporre il genitore a iniziative di recupero delle somme e, in presenza dei relativi presupposti, anche a conseguenze ulteriori.
Occorre quindi procedere alla modifica del titolo secondo le modalità previste dalla legge.
È consigliabile chiedere tempestivamente la revoca, anziché accumulare mensilità non versate.
Da quando decorre la revoca? Posso recuperare gli assegni già pagati?
Un altro aspetto da valutare riguarda la data dalla quale la revoca può produrre effetti.
La decorrenza non coincide necessariamente con il giorno in cui viene pronunciata la decisione.
In presenza dei relativi presupposti, il giudice può attribuire efficacia alla modifica anche dalla data della domanda giudiziale.
La possibilità di recuperare somme già versate costituisce tuttavia una questione distinta, che dipende dal titolo, dalla decorrenza della modifica, dalle ragioni della revoca e dai principi applicabili alla ripetizione degli assegni di mantenimento.
Non è quindi corretto presumere che tutti gli assegni versati prima della sentenza possano essere automaticamente restituiti.
Anche per questo è importante valutare tempestivamente l’avvio del procedimento e formulare espressamente le domande eventualmente necessarie.
Se viene revocato il mantenimento, si può chiedere anche la restituzione della casa familiare?
La questione può assumere particolare rilevanza quando la casa familiare sia stata assegnata all’altro genitore nell’interesse di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il venir meno delle esigenze che avevano giustificato l’assegnazione può consentire di chiedere anche la revoca del provvedimento relativo all’abitazione.
La Cassazione n. 25535/2025 ha affrontato proprio il rapporto tra autonomia economica del figlio maggiorenne e cessazione dell’assegnazione della casa familiare.
Naturalmente occorre verificare l’eventuale presenza di altri figli aventi diritto alla tutela abitativa e le ragioni sulle quali si fonda il provvedimento originario.
La revoca dell’assegno e la revoca dell’assegnazione della casa sono questioni collegate, ma devono essere valutate distintamente.
FAQ – Domande frequenti sulla revoca del mantenimento dei figli maggiorenni
Se mio figlio ha 25 anni e non lavora posso chiedere la revoca?
È possibile, ma occorre valutare se abbia completato il percorso formativo, se cerchi effettivamente lavoro e quali siano le concrete possibilità occupazionali. L’età di 25 anni, da sola, non determina la cessazione dell’obbligo.
A 30 anni il figlio ha ancora diritto al mantenimento?
Non automaticamente. A questa età acquistano particolare importanza il completamento degli studi, le competenze professionali, la ricerca del lavoro e le eventuali ragioni oggettive che impediscono l’indipendenza economica.
Se mio figlio lavora con un contratto a tempo determinato devo ancora pagare?
Dipende. Un contratto a termine non esclude sempre il mantenimento, così come un lavoro precario non lo giustifica necessariamente per sempre. Devono essere valutate la retribuzione, la durata del rapporto, l’età e la situazione complessiva.
Se mio figlio ha trovato lavoro e poi lo perde, torna il diritto al mantenimento?
Il raggiungimento di un’effettiva indipendenza economica determina, in linea generale, l’esaurimento dell’obbligo di mantenimento. La successiva perdita del lavoro non comporta automaticamente la rinascita del diritto. In situazioni di bisogno possono assumere rilievo i diversi presupposti dell’obbligazione alimentare.
Se l’assegno viene versato alla madre, posso chiederne la revoca?
Sì. Quando il contributo viene corrisposto all’altro genitore per il mantenimento di un figlio maggiorenne, è possibile valutare la modifica o revoca dell’obbligo. Occorre verificare anche a quale titolo il genitore percepisca il contributo e la concreta situazione del figlio.
Se il figlio ha una disabilità il mantenimento può essere revocato?
La valutazione richiede particolare attenzione. L’art. 337-septies c.c. prevede una specifica tutela per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai quali si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minori. Non valgono quindi automaticamente gli stessi criteri utilizzati per il figlio adulto senza impedimenti all’autonomia.
Avvocato per la revoca del mantenimento ai figli maggiorenni: come possiamo aiutarti
Se continui a versare un assegno di mantenimento a un figlio ormai adulto, che ha terminato gli studi, lavora saltuariamente oppure non dimostra di cercare concretamente un’occupazione, potrebbero sussistere i presupposti per ottenere la revoca o la riduzione dell’obbligo.
Lo Studio Legale dell’Avv. Andrea Centi, che opera nel diritto di famiglia, assiste i genitori nei procedimenti per la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti con i figli.
La nostra attività comprende l’analisi del provvedimento vigente, la valutazione della situazione del figlio maggiorenne, l’individuazione degli elementi di prova, la predisposizione del ricorso e l’assistenza nel relativo procedimento.
Lo Studio ha già ottenuto provvedimenti favorevoli in materia di revoca dell’assegno di mantenimento a figli adulti.
Vuoi sapere se puoi smettere di pagare il mantenimento a tuo figlio maggiorenne?
Puoi richiedere una valutazione preliminare del tuo caso trasmettendo il provvedimento che disciplina l’assegno, l’età del figlio e le informazioni disponibili sul suo percorso formativo e lavorativo.
Lo Studio Legale Centi riceve presso le sedi di Roma e Fiumicino e offre consulenze online su tutto il territorio nazionale.
Avv. Andrea Centi – Diritto di famiglia, separazione, divorzio e mantenimento dei figli.
Articolo aggiornato a ottobre 2026.
