
Cos’è il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?
L’art. 570 bis del Codice Penale punisce il coniuge/genitore che:
si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto in caso di separazione, divorzio o nullità del matrimonio, oppure viola gli obblighi economici in materia di affidamento dei figli.
In parole semplici: se il giudice ha stabilito un assegno di mantenimento, quell’importo va pagato per intero e regolarmente.
Non è consentito ridurre unilateralmente ed in via autonoma il mantenimento, nemmeno in presenza di difficoltà economiche, poichè il mantenimento è un diritto indisponibile per le parti, pertanto ogni modifica va autorizzata dal Tribunale in caso di modifica delle condizioni di mantenimento o dal P.M. in caso accordo in negoziazione assistita.
Il reato tutela non solo il patrimonio, ma soprattutto il diritto dei figli (o dell’ex coniuge) ad un sostegno stabile e continuativo.
Il reato è permanente
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione considera il reato ex art. 570 bis c.p. un reato permanente:
la condotta illecita dura per tutto il tempo in cui l’obbligo non viene adempiuto correttamente.
Questo significa che:
- non esiste un reato nuovo per ogni mese non pagato;
- esiste un’unica violazione che continua nel tempo;
- la prescrizione e le cause di estinzione decorrono solo quando cessa l’inadempimento (cioè quando si torna a pagare regolarmente o viene modificato l’obbligo).
Conseguenza pratica: più tempo passa, più la posizione penale si aggrava e pertanto è urgente ed opportuno intervenire e tutelarsi.
Anche il pagamento parziale è reato, ma c’è un’eccezione.
La Corte di Cassazione (Sez. VI, sent. n. 43032/2022) ha ribadito un principio molto chiaro:
Commette reato anche chi paga solo una parte dell’assegno stabilito dal giudice.
Questo perché:
- l’obbligato non ha alcun potere di “autoriduzione” dell’assegno;
- il reato è integrato dalla violazione dell’obbligo così come fissato dal giudice, non dalla verifica se manchino o meno i mezzi di sussistenza.
Tuttavia, se le difficoltà economiche in cui versa l’obbligato sono tali da tradursi in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, l’imputato non commette reato, ma grava sull’obbligato l’onere di provare uno stato di povertà tale da non riuscire a versare l’assegno di mantenimento.
In molti procedimenti è spesso difficile dimostrare con precisione l’impossibilità di versare un assegno di mantenimento che a fronte di imprevisti e difficoltà economiche diventa troppo alto da corrispondere (ad esempio quando si perde il lavoro) pertanto è opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto di famiglia e diritto penale che sia in grado di affrontare il caso su entrambi i fronti, ottimizzando la difesa e le spese da sostenere.
Cosa fare PRIMA di smettere di pagare (per evitare il reato)
Il miglior modo di difendersi è quello di prevenire la denuncia querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, quindi se si prevede di non riuscire più a sostenere l’assegno è sicuramente opportuno rivolgersi ad un avvocato familiarista per:
- Formalizzare all’altro genitore/ex coniuge le difficoltà economiche (es. perdita del lavoro, riduzione di stipendio, pensionamento etc.)
- Trovare un accordo scritto per il rientro(es. dilazione, piano di rientro)
- Chiedere immediatamente:
- oppure la modifica delle condizioni in Tribunale
- oppure un nuovo accordo in negoziazione assistita
Continuare a pagare meno del dovuto senza modifica formale del provvedimento espone direttamente al rischio di una denuncia penale e di un atto di precetto per il recupero del credito, portando ad un aumento incontrollato delle spese, pignoramenti presso il datore di lavoro o conto bancario ed ulteriori conseguenze negative ed irrecuperabili.
Cosa fare se si è già stati denunciati?
Prima regola: restare calmi e non aggravare la propria posizione.
Il reato è serio, ma si può e si deve impostare una difesa tecnica corretta.
La strategia difensiva principale è dimostrare che:
le difficoltà economiche si sono trasformate in una impossibilità assoluta, oggettiva e documentabile di adempiere.
Questa difficoltà deve essere dimostrata con prove concrete che un avvocato esperto può aiutarti a trovare:
- assenza di redditi
- assenza di patrimoni
- assenza di aiuti familiari
- stato di reale indigenza
È fondamentale rivolgersi subito a un avvocato penalista e familiarista (esperto in separazioni e divorzi) per impostare correttamente la strategia difensiva, impostando azioni immediate anche dal punto di vista civilistico, infatti è fondamentale contattare formalmente la controparte per trovare un nuovo accordo con riduzione del mantenimento o in mancanza di accordo chiedere con urgenza una riduzione del mantenimento al Tribunale, mediante una causa per modifica delle condizioni.
Solo in questo modo è possibile bloccare la proliferazione del debito e della condotta penalmente rilevante.
I casi lievi: la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)
L’art. 131 bis c.p. prevede l’esclusione della punibilità e quindi l’assoluzione quando il reato, pur sussistendo, risulta di particolare tenuità per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, a condizione che il comportamento non sia abituale.
In sostanza, nei casi di violazioni minime, occasionali e di scarsa offensività, il giudice può decidere di assolvere l’imputato, pur riconoscendo che il fatto è stato commesso, evitando sanzioni penali sproporzionate nei casi di scarsa gravità concreta.
Pertanto, applicando la particolare tenuità del fatto al reato ex art. 570 bis c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, nei casi di:
- inadempimento minimo
- omissione limitata nel tempo
- parziale e modesta differenza rispetto all’importo dovuto
- condotta non abituale
- regolarizzazione successiva dei pagamenti
può trovare applicazione l’art. 131 bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Il giudice può dichiarare:
il fatto penalmente irrilevante perché l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
Attenzione: se il mancato pagamento del mantenimento è prolungato, reiterato o consistente, questa strada diventa impraticabile.
Conclusione: mai sottovalutare il mantenimento
Il mancato (o parziale) pagamento dell’assegno:
- non è solo un problema civile
- è un vero e proprio illecito penale
- e può portare a condanna, risarcimento danni e conseguenze molto serie
La strategia corretta è prevenire il problema, oppure rivolgersi al un avvocato penalista esperto anche di diritto di famiglia se si è stati denunciati non rincorrerlo quando è già diventato penale.
Hai bisogno di una consulenza per chiedere la revisione delle condizioni di frequentazione e di mantenimento?
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Leggi anche l’articolo “Assegno di mantenimento: la Cassazione riduce il mantenimento ai padri separati in difficoltà economica” e scopri come ridurre l’assegno di mantenimento quando diventa insostenibile.
