
Una condizione di salute che renda più gravoso o meno sostenibile un impiego a tempo pieno può incidere sul diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge.
Le condizioni di salute dell’ex coniuge possono incidere sul riconoscimento dell’assegno divorzile anche quando non determinino un’invalidità totale o un’assoluta impossibilità di lavorare.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23282 del 15 luglio 2026, intervenendo su un tema particolarmente rilevante nelle cause di divorzio: la valutazione della concreta capacità dell’ex coniuge economicamente più debole di procurarsi redditi adeguati attraverso il proprio lavoro.
Il principio affermato può essere così sintetizzato:
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, può assumere rilievo anche uno stato di salute precario che renda più gravoso lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno, pur in assenza di un’invalidità tale da impedire in modo assoluto la produzione di reddito.
La decisione è importante perché esclude una valutazione rigida e meramente formale della capacità lavorativa. Il fatto che una persona continui ad avere un rapporto di lavoro, infatti, non significa necessariamente che le sue condizioni di salute siano irrilevanti o che sia concretamente in grado di aumentare il proprio reddito.
Quando spetta l’assegno divorzile
L’assegno divorzile è disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970.
Il giudice deve considerare le condizioni economiche e personali degli ex coniugi, i rispettivi redditi, il contributo fornito durante il matrimonio, la durata dell’unione e le ragioni per le quali il richiedente non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, l’assegno divorzile può svolgere una funzione:
- assistenziale, quando l’ex coniuge non disponga di risorse sufficienti per far fronte alle proprie esigenze esistenziali;
- perequativo-compensativa, quando lo squilibrio economico sia collegato alle scelte familiari compiute durante il matrimonio e ai sacrifici professionali sostenuti dal coniuge economicamente più debole.
Non è quindi sufficiente confrontare in modo aritmetico gli stipendi o i redditi dichiarati. Occorre ricostruire la situazione concreta delle parti, verificare le ragioni dello squilibrio economico e che vi siano i presupposti per non applicare il principio di autoresponsabilità dei coniugi.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava una donna alla quale il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva riconosciuto un assegno divorzile mensile.
L’ex marito aveva impugnato la decisione sostenendo che non sussistessero i presupposti per il pagamento dell’assegno.
La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che l’ex moglie:
- disponesse di redditi sostanzialmente equivalenti a quelli dell’ex marito;
- svolgesse una seconda attività lavorativa oltre all’impiego part-time dichiarato;
- non avesse dimostrato che le patologie documentate le impedissero di lavorare e di procurarsi mezzi adeguati.
Secondo il giudice d’appello, inoltre, l’esistenza della seconda occupazione doveva considerarsi provata perché non sarebbe stata contestata in modo sufficientemente specifico.
La donna aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la valutazione delle proprie condizioni di salute sia l’applicazione del principio di non contestazione.
La prosecuzione del lavoro non esclude l’incidenza della malattia
La Cassazione ha censurato il ragionamento seguito dalla Corte d’appello.
Il giudice territoriale aveva sostanzialmente escluso una riduzione della capacità lavorativa perché il rapporto di lavoro dell’ex moglie era proseguito e la donna aveva continuato a percepire una retribuzione.
Per la Suprema Corte, tuttavia, la permanenza formale del rapporto di lavoro non è sufficiente a dimostrare che le patologie non abbiano avuto conseguenze sulla concreta capacità di lavorare.
Una persona può continuare a essere occupata, ma incontrare difficoltà rilevanti:
- nello svolgimento di un’attività a tempo pieno;
- nell’aumento delle ore lavorate;
- nella ricerca di una nuova occupazione;
- nella continuità della prestazione;
- nella possibilità di svolgere mansioni più impegnative o maggiormente remunerative.
La capacità lavorativa non può pertanto essere valutata secondo un’alternativa assoluta tra persona pienamente idonea e persona totalmente invalida.
Esistono situazioni intermedie nelle quali la malattia non impedisce ogni attività, ma rende il lavoro più faticoso, discontinuo, limitato o difficilmente sostenibile nel tempo. Proprio tali situazioni possono incidere sulla possibilità dell’ex coniuge di raggiungere una reale autosufficienza economica.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava una donna alla quale il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva riconosciuto un assegno divorzile mensile.
L’ex marito aveva impugnato la decisione sostenendo che non sussistessero i presupposti per il pagamento dell’assegno.
La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, ritenendo che l’ex moglie:
- disponesse di redditi sostanzialmente equivalenti a quelli dell’ex marito;
- svolgesse una seconda attività lavorativa oltre all’impiego part-time dichiarato;
- non avesse dimostrato che le patologie documentate le impedissero di lavorare e di procurarsi mezzi adeguati.
Secondo il giudice d’appello, inoltre, l’esistenza della seconda occupazione doveva considerarsi provata perché non sarebbe stata contestata in modo sufficientemente specifico.
La donna aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la valutazione delle proprie condizioni di salute sia l’applicazione del principio di non contestazione.
La prosecuzione del lavoro non esclude l’incidenza della malattia
La Cassazione ha criticato il ragionamento seguito dalla Corte d’appello per aver escluso una riduzione della capacità lavorativa perché il rapporto di lavoro dell’ex moglie era proseguito e la donna aveva continuato a percepire una retribuzione.
Per la Suprema Corte, tuttavia, la permanenza formale del rapporto di lavoro non è sufficiente a dimostrare che le patologie non abbiano avuto conseguenze sulla concreta capacità di lavorare.
Una persona può continuare a essere occupata, ma incontrare difficoltà rilevanti:
- nello svolgimento di un’attività a tempo pieno;
- nell’aumento delle ore lavorate;
- nella ricerca di una nuova occupazione;
- nella continuità della prestazione;
- nella possibilità di svolgere mansioni più impegnative o maggiormente remunerative.
La capacità lavorativa non può pertanto essere valutata secondo un’alternativa assoluta tra persona pienamente idonea e persona totalmente invalida.
Esistono situazioni intermedie nelle quali la malattia non impedisce ogni attività, ma rende il lavoro più faticoso, discontinuo, limitato o difficilmente sostenibile nel tempo. Proprio tali situazioni possono incidere sulla possibilità dell’ex coniuge di raggiungere una reale autosufficienza economica.
Non serve una disabilità totale per chiedere l’assegno divorzile
L’aspetto più rilevante dell’ordinanza n. 23282/2026 è rappresentato dal superamento dell’idea secondo cui le condizioni di salute assumerebbero rilievo soltanto in presenza di una totale incapacità lavorativa.
L’ex coniuge che richiede l’assegno divorzile non deve necessariamente dimostrare di essere del tutto impossibilitato a lavorare.
Deve invece provare che le patologie incidono concretamente sulla sua capacità di:
- svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno;
- mantenere una continuità occupazionale;
- aumentare il proprio reddito;
- reperire un’occupazione compatibile con le proprie condizioni;
- sostenere carichi di lavoro più intensi;
- conservare nel tempo la propria autonomia economica.
La patologia deve quindi essere esaminata non solo sotto il profilo diagnostico, ma anche in relazione alle sue conseguenze funzionali, professionali e reddituali.
L’assegno non spetta automaticamente in presenza di una malattia
La pronuncia non stabilisce che ogni patologia dia automaticamente diritto all’assegno divorzile.
Lo stato di salute rappresenta uno degli elementi che il giudice deve valutare insieme alla situazione patrimoniale e reddituale complessiva degli ex coniugi.
Occorre verificare, in particolare:
- la natura e la gravità delle patologie;
- la loro durata e possibile evoluzione;
- le limitazioni concretamente prodotte;
- il tipo di lavoro svolto dal richiedente;
- la compatibilità tra mansioni e condizioni di salute;
- l’età e la formazione professionale;
- le effettive possibilità di reperire altre occupazioni;
- i redditi e il patrimonio di entrambi gli ex coniugi;
- la durata del matrimonio;
- l’eventuale contributo fornito alla famiglia e alla carriera dell’altro coniuge.
La documentazione sanitaria, quindi, deve consentire al giudice di comprendere non soltanto quale malattia sia stata diagnosticata, ma anche in quale misura essa condizioni la vita lavorativa della persona.
Quali prove servono per dimostrare l’incidenza delle patologie
Nei procedimenti relativi all’assegno divorzile è essenziale predisporre una documentazione completa e aggiornata. Possono assumere rilievo:
- certificati medici recenti;
- relazioni specialistiche;
- cartelle cliniche;
- esami diagnostici;
- certificazioni relative a invalidità civile o riduzione della capacità lavorativa;
- prescrizioni terapeutiche;
- documentazione relativa ad assenze per malattia;
- limitazioni o prescrizioni del medico competente;
- comunicazioni del datore di lavoro;
- documenti che dimostrino la necessità di un rapporto part-time;
- prove dei tentativi effettuati per reperire un’occupazione compatibile;
- dichiarazioni dei redditi, buste paga ed estratti contributivi.
La certificazione di invalidità può certamente avere un valore importante, ma non costituisce l’unico mezzo di prova.
Anche in assenza di un riconoscimento formale di invalidità totale, la parte può dimostrare che le proprie condizioni rendono oggettivamente più difficile lavorare a tempo pieno o conseguire un reddito maggiore.
Il giudice deve esaminare anche la documentazione sanitaria più recente
Nel caso deciso dalla Cassazione, la Corte d’appello non aveva adeguatamente considerato un certificato medico più recente, prodotto per dimostrare il permanere delle condizioni di salute precarie.
La valutazione deve invece essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento della decisione.
Le condizioni sanitarie possono infatti evolvere, migliorare o peggiorare nel corso del procedimento. Per questa ragione è opportuno depositare documentazione aggiornata e illustrare in modo preciso l’incidenza attuale delle patologie sulla capacità lavorativa e reddituale.
Il semplice richiamo a certificati risalenti potrebbe non essere sufficiente, soprattutto quando la controparte sostenga che la situazione sia migliorata o che il richiedente sia pienamente in grado di lavorare.
Seconda attività lavorativa e principio di non contestazione
L’ordinanza affronta anche un importante profilo processuale.
La Corte d’appello aveva ritenuto provato che l’ex moglie svolgesse una seconda attività lavorativa, applicando il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c.
La Cassazione ha però rilevato che la donna aveva contestato l’esistenza di tale occupazione, evidenziando che l’ex marito non aveva prodotto alcun elemento di prova e non aveva depositato neppure la relazione investigativa richiamata nelle proprie difese.
Questa contestazione era sufficientemente specifica.
Non è necessario utilizzare formule sacramentali. Il principio di non contestazione non può essere applicato quando, dal contenuto complessivo delle difese, emerga chiaramente che la parte nega il fatto allegato dalla controparte o ne contesta la corrispondenza alla realtà.
Ne consegue che il giudice non può considerare esistente una seconda fonte di reddito soltanto perché la parte abbia insistito sulla mancanza di prova, quando dalla difesa risulti chiaramente contestata anche l’esistenza del fatto.
Cosa cambia per chi chiede l’assegno divorzile
L’ordinanza n. 23282/2026 offre un’indicazione importante per chi, pur continuando a lavorare, non riesca a raggiungere una piena autonomia economica a causa delle proprie condizioni di salute.
Il diritto all’assegno non può essere escluso automaticamente affermando che il richiedente:
- ha ancora un contratto di lavoro;
- percepisce uno stipendio;
- non è totalmente invalido;
- potrebbe teoricamente lavorare più ore;
- non ha ottenuto il riconoscimento dell’inabilità assoluta.
Il giudice deve verificare se, nella situazione concreta, sia realmente esigibile un maggiore impegno lavorativo e se la persona sia effettivamente in grado di produrre un reddito adeguato.
Non è sufficiente ipotizzare in astratto che l’ex coniuge possa lavorare di più. Occorre valutare se tale possibilità sia realistica, sostenibile e compatibile con le condizioni di salute documentate.
La salute può incidere anche sulla revisione dell’assegno divorzile
Le condizioni di salute possono rilevare non solo nel giudizio con cui l’assegno viene riconosciuto per la prima volta, ma anche in un successivo procedimento di revisione.
Un peggioramento sanitario sopravvenuto può determinare:
- una riduzione della capacità lavorativa;
- la perdita dell’occupazione;
- la necessità di passare da un lavoro a tempo pieno a uno part-time;
- un aumento delle spese mediche;
- una diminuzione significativa del reddito;
- maggiori difficoltà nel reperire una nuova occupazione.
Tali circostanze possono giustificare una domanda di attribuzione o di aumento dell’assegno, purché rappresentino fatti nuovi e siano adeguatamente documentate.
Allo stesso modo, il coniuge obbligato può chiedere la riduzione o la revoca dell’assegno quando dimostri un effettivo miglioramento delle condizioni economiche e lavorative del beneficiario.
Come viene valutata la capacità lavorativa dell’ex coniuge
La valutazione della capacità lavorativa non coincide con la sola idoneità fisica a svolgere una qualsiasi attività.
Il giudice deve tenere conto della concreta collocabilità della persona nel mercato del lavoro, considerando:
- età;
- titolo di studio;
- esperienza professionale;
- durata dell’assenza dal mercato del lavoro;
- condizioni fisiche e psicologiche;
- disponibilità di occupazioni compatibili;
- eventuali obblighi di cura familiare;
- precedenti scelte condivise durante il matrimonio.
La possibilità di lavorare non può essere meramente ipotetica. Deve trattarsi di un’opportunità effettiva, compatibile con il profilo professionale e con le condizioni personali del richiedente.
Conclusioni
Con l’ordinanza n. 23282 del 15 luglio 2026, la Cassazione ha ribadito che la capacità lavorativa deve essere valutata in modo concreto e non attraverso criteri astratti.
La prosecuzione di un rapporto di lavoro e l’assenza di un’invalidità totale non escludono che le condizioni di salute possano incidere sulla possibilità dell’ex coniuge di lavorare a tempo pieno, aumentare il proprio reddito o raggiungere un’effettiva autonomia economica.
La malattia non determina automaticamente il diritto all’assegno divorzile, ma il giudice non può ignorarla quando sia documentato che essa rende più gravosa, limitata o discontinua l’attività lavorativa.
In questi procedimenti è fondamentale ricostruire accuratamente la situazione sanitaria, reddituale e patrimoniale di entrambi gli ex coniugi, producendo documentazione aggiornata e dimostrando le conseguenze concrete delle patologie sulla capacità di procurarsi mezzi adeguati.
Lo Studio Legale Avv. Andrea Centi con sedi a Roma e Fiumicino, offre assistenza in materia di diritto di famiglia, separazione, divorzio, affidamento dei figli e modifica delle condizioni economiche tra ex coniugi.
