
Cos’è l’affidamento paritetico?
L’affidamento paritetico dei figli rappresenta oggi uno dei temi più discussi nel diritto di famiglia, poichè non prevede la collocazione dei figli prevalentemente presso la madre, ma stabilisce pari diritti equilibrando il ruolo dei padri separati.
Sempre più genitori chiedono una gestione realmente equilibrata dei figli dopo separazione o divorzio, con tempi uguali tra padre e madre e senza assegno di mantenimento.
Per affidamento paritetico si intende una modalità di gestione dei figli in cui:
- i figli trascorrono tempi equivalenti con entrambi i genitori
- non esiste un “genitore prevalente”
- le decisioni importanti sono assunte congiuntamente
- la quotidianità del minore è distribuita in modo equilibrato (es. settimane alterne)
Si tratta di una concreta applicazione del principio di bigenitorialità, previsto dall’art. 337-ter c.c.
Ma è davvero possibile ottenere un affidamento paritetico senza mantenimento? E cosa dice la giurisprudenza più recente?
Il principio cardine: l’interesse del minore
La disciplina dell’affidamento è regolata dall’art. 337-ter c.c., che impone al giudice di adottare provvedimenti esclusivamente nell’interesse morale e materiale del minore. Tale interesse si concretizza, secondo un orientamento ormai consolidato, nella necessità di garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
In questo quadro, la prassi giurisprudenziale prevede che venga individuato un genitore collocatario prevalente, spesso la madre e disposto a carico del padre un semplice diritto di visita in favore del figlio ed un assegno di mantenimento, nella maggior parte dei casi ingiustamente, soprattutto in considerazione del fatto che il modello che vede la madre come unico genitore che bada ai figli fa parte ormai di un retaggio culturale vecchio e non più applicabile.
L’affidamento paritetico non costituisce infatti un automatismo, ma rappresenta una soluzione pienamente legittima quando risulti, in concreto, la più idonea a tutelare il minore, soprattutto in presenza di presupposti idonei, come una ad esempio pari capacità reddituale (guadagni simili) e vicinanza delle abitazioni.
La Cassazione n. 6078/2026: superamento della c.d. maternal preference
In tema di affidamento paritario senza assegno di mantenimento per i figli, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante precedente con l’ordinanza n. 6078 del 12.03.2026, che ha affrontato un caso in cui la Corte d’Appello aveva ridotto significativamente i tempi di frequentazione tra padre e figli, valorizzando in modo astratto la posizione materna in ragione della giovane età dei minori.
Il caso nasce dalla decisione del Tribunale di primo grado, che correttamente aveva stabilito l’affidamento paritetico senza mantenimento disponendo che il figlio stesse per una settimana continuativa presso ciascun genitore, tuttavia la Corte d’Appello di Bologna accoglieva il reclamo della madre, riducendo la frequentazione paterna ad appena due pomeriggi a settimana e weekend alternati.
Tuttavia, la Cassazione accoglieva il ricorso presentato dal padre ritenendo ingiusta la riduzione dei tempi di frequentazione tra il padre e il figlio, rilevando proprio che in questo caso il padre aveva un ruolo preminente nella gestione e cura del figlio, ripristinando l’affidamento paritetico a settimane alterne fra i genitori.
L’ordinanza n. 6078/2026 ha stabilito infatti che:
“nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio.
La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, ribadendo che il giudice non può fondare le proprie decisioni su presunzioni generiche o criteri astratti, come la c.d. “maternal preference”. Al contrario, è necessario un accertamento concreto delle modalità di cura, della relazione affettiva e dell’effettiva capacità genitoriale di ciascun genitore.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto ingiustificata la drastica riduzione dei tempi di frequentazione paterna e ha ripristinato un regime di affidamento paritetico con alternanza tra i genitori.
Affidamento paritetico e mantenimento diretto
In sostanza, il principio recentemente fissato dalla Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’organizzazione familiare consente una reale alternanza dei tempi di permanenza, può trovare applicazione il mantenimento diretto.
Infatti, in tali ipotesi ciascun genitore provvede alle esigenze del figlio durante il periodo di permanenza presso di sé, senza necessità di corrispondere un assegno periodico all’altro, che ha infatti una funzione riequilibratrice, che il giudice deve comunque valutare caso per caso.
La valutazione concreta del giudice
La giurisprudenza più recente è ormai univoca nel ritenere che le decisioni in materia di affidamento non possano essere standardizzate. Il giudice è chiamato a svolgere una valutazione caso per caso, tenendo conto dell’organizzazione familiare, delle abitudini del minore, della capacità di collaborazione tra i genitori e della concreta possibilità di garantire stabilità e continuità.
Abbiamo già trattato questo tema in precedenza, infatti la Suprema Corte di Cassazione ha richiamato la propria ordinanza n. 1486/2025, anche in questo caso infatti nonostante la tenera età della bambina (3 anni) il Tribunale in primo grado aveva disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritetico, considerando anche la estrema vicinanza tra le due abitazioni, ma tale decisione veniva contestata in appello e successivamente ripristinata in Cassazione.
Ne consegue che non sono ammissibili decisioni che comprimano significativamente il rapporto tra il figlio e uno dei genitori in assenza di specifiche ragioni, adeguatamente motivate.
E’ sempre possibile ottenere l’affidamento paritetico?
Le pronunce della Corte di Cassazione del 2025 e del 2026 segnano un passaggio importante nel diritto di famiglia e superano ogni automatica preferenza per la figura materna, ribadendo la centralità del principio di bigenitorialità, da attuarsi in modo concreto ed effettivo.
L’affidamento paritetico, anche senza mantenimento, rappresenta oggi una soluzione sempre più riconosciuta, purché coerente con l’interesse del minore e sostenuta da condizioni organizzative adeguate.
Per ottenere un affidamento realmente paritario non è tuttavia sufficiente richiederlo in modo generico, ma è necessario costruire una domanda solida, fondata su elementi concreti e verificabili, che dimostrino al giudice la sostenibilità del modello proposto nell’interesse dei figli.
In particolare, occorre evidenziare la capacità di ciascun genitore di occuparsi quotidianamente del figlio, la qualità della relazione affettiva, la disponibilità di tempo, nonché l’esistenza di un’organizzazione logistica compatibile con una gestione equilibrata, come la vicinanza delle abitazioni o la continuità scolastica.
Un ulteriore aspetto decisivo riguarda la predisposizione di un progetto genitoriale chiaro e dettagliato, che disciplini tempi di permanenza, modalità di gestione delle spese, organizzazione delle attività quotidiane e modalità di comunicazione tra i genitori. I giudici, infatti, tendono a valorizzare soluzioni già strutturate e concretamente attuabili, piuttosto che richieste astratte o meramente dichiarative.
In questo contesto, il supporto di un avvocato esperto in diritto di famiglia assume un ruolo determinante. Un professionista qualificato che conosce la situazione dei padri separati in Italia è in grado di analizzare il caso specifico, individuare i punti di forza e le eventuali criticità, e impostare una strategia processuale coerente con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti. Inoltre, può assistere nella raccolta degli elementi probatori utili e nella redazione di atti che rappresentino in modo efficace la reale partecipazione del genitore alla vita del figlio.
Rivolgersi ad un avvocato familiarista consente, quindi, non solo di formulare correttamente la domanda di affidamento paritetico, ma anche di aumentare in modo significativo le possibilità di ottenere una decisione favorevole, evitando che il giudice adotti soluzioni standardizzate o non aderenti alla concreta realtà familiare.
