Il rifiuto ingiustificato di una concreta offerta di lavoro può costituire un fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revoca dell’assegno divorzile.

Il rifiuto ingiustificato di una concreta offerta di lavoro può costituire un fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la revoca dell’assegno divorzile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 15650 del 22 maggio 2026, intervenendo sul caso di una donna, di circa quarant’anni e in buone condizioni di salute, che aveva rifiutato un impiego retribuito con circa 700 euro mensili.

Secondo la Suprema Corte, il beneficiario dell’assegno divorzile non può rimanere volontariamente inattivo quando dispone di una concreta capacità lavorativa e riceve un’offerta compatibile con le proprie condizioni personali e familiari.

La decisione non introduce, tuttavia, un automatismo: non è sufficiente dimostrare che l’ex coniuge abbia genericamente rinunciato a un lavoro. Il giudice deve verificare la serietà e la congruità dell’offerta, le ragioni del rifiuto, l’età, lo stato di salute, le competenze professionali e gli eventuali obblighi di cura dei figli.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

NeGli ex coniugi avevano definito il divorzio mediante una procedura di negoziazione assistita, concordando il pagamento di un assegno divorzile in favore della moglie.

Successivamente, l’ex marito aveva chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio e la revoca dell’assegno, sostenendo che la beneficiaria:

  • non si fosse concretamente attivata per trovare un’occupazione;
  • fosse giovane e in buone condizioni di salute;
  • avesse rifiutato una specifica offerta di lavoro;
  • disponesse, pertanto, di una reale capacità di produrre un proprio reddito.

Il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda e revocato l’assegno divorzile con decorrenza dalla data della richiesta giudiziale.

La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari.

L’ex moglie aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il rifiuto dell’offerta non avesse modificato la sua situazione economica: non avendo accettato il lavoro, infatti, non aveva percepito alcun nuovo reddito.

La Corte di Cassazione ha respinto questa impostazione.

Il rifiuto del lavoro è un fatto sopravvenuto rilevante

L’articolo 9 della legge n. 898 del 1970 consente di chiedere la revisione o la revoca dell’assegno divorzile quando intervengono giustificati motivi sopravvenuti rispetto alla decisione o all’accordo originario.

Normalmente, tra i fatti nuovi possono rientrare:

  • la perdita o la riduzione del reddito dell’ex coniuge obbligato;
  • l’aumento delle disponibilità economiche del beneficiario;
  • l’inizio di una stabile convivenza;
  • il pensionamento;
  • una grave malattia;
  • l’acquisizione di nuovi beni o fonti di reddito;
  • il miglioramento della capacità lavorativa del beneficiario.

Con l’ordinanza n. 15650/2026, la Cassazione ha precisato che anche un comportamento omissivo, come il rifiuto ingiustificato di una concreta opportunità lavorativa, può assumere rilevanza ai fini della revisione.

Il fatto che il beneficiario non abbia materialmente percepito il nuovo reddito non esclude, quindi, la sopravvenienza.

Secondo la Corte, l’accettazione dell’offerta avrebbe modificato il quadro economico complessivo delle parti. La mancata produzione del reddito è dipesa da una scelta volontaria della beneficiaria e non dall’assenza di concrete possibilità di lavoro.

Il rifiuto ha dunque un’incidenza economica anche in termini prognostici, perché impedisce volontariamente il conseguimento di un reddito che avrebbe potuto ridurre o eliminare la dipendenza economica dall’ex coniuge.

Il principio di autoresponsabilità economica dopo il divorzio

La pronuncia si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi.

Dopo il divorzio, ciascuna parte è chiamata, nei limiti delle proprie possibilità, ad attivarsi per raggiungere una condizione di autonomia economica.

L’assegno divorzile conserva una funzione assistenziale e, quando ne ricorrono i presupposti, perequativo-compensativa. Non può però trasformarsi in una rendita permanente destinata a sostituire il reddito che il beneficiario potrebbe ragionevolmente procurarsi attraverso un’attività lavorativa.

La Cassazione ha ritenuto rilevanti, nel caso concreto:

  • la giovane età della donna;
  • l’assenza di patologie invalidanti;
  • la piena capacità lavorativa;
  • l’esistenza di un’offerta concreta e quantificata;
  • l’età ormai adolescenziale dei figli;
  • la mancata produzione completa della documentazione reddituale richiesta dal giudice.

Questi elementi hanno consentito di escludere che la beneficiaria si trovasse nell’impossibilità oggettiva di lavorare.

La cura dei figli può giustificare il rifiuto di un lavoro?

Nel procedimento, la donna aveva sostenuto che gli orari dell’attività lavorativa fossero incompatibili con la cura e la gestione dei figli.

La giustificazione non è stata ritenuta sufficiente, soprattutto in considerazione dell’età dei ragazzi, entrambi adolescenti e uno dei quali prossimo alla maggiore età.

La decisione non significa che gli obblighi di cura siano sempre irrilevanti.

La presenza di figli piccoli, disabili o con particolari esigenze assistenziali può incidere concretamente sulla possibilità di accettare un determinato lavoro. Il giudice deve però verificare se l’impedimento sia reale, documentato e non superabile mediante una ragionevole organizzazione familiare.

Non è quindi sufficiente richiamare genericamente la necessità di occuparsi dei figli. Occorre dimostrare:

  • quali siano gli orari proposti;
  • perché siano incompatibili con le esigenze familiari;
  • l’eventuale assenza di servizi scolastici o assistenziali;
  • le particolari necessità dei figli;
  • l’impossibilità di adottare soluzioni organizzative alternative.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, queste circostanze non erano state adeguatamente dimostrate.i capaci di modificare l’assetto economico originario.

Non ogni offerta di lavoro deve essere necessariamente accettata

Il principio affermato dalla Cassazione deve essere applicato con prudenza.

Il beneficiario dell’assegno divorzile non è obbligato ad accettare qualsiasi lavoro, indipendentemente dalle condizioni proposte.

La congruità dell’offerta deve essere valutata considerando:

  • le competenze e le precedenti esperienze professionali;
  • l’età e le condizioni di salute;
  • il luogo di svolgimento dell’attività;
  • la distanza dall’abitazione e i costi di trasporto;
  • gli orari di lavoro;
  • la durata e la stabilità del rapporto;
  • la retribuzione effettiva;
  • gli obblighi di cura dei figli;
  • l’eventuale presenza di condizioni lavorative irregolari o illegittime.

Una retribuzione di 700 euro mensili, pertanto, non costituisce una soglia generale oltre la quale l’assegno divorzile deve essere automaticamente revocato.

Nel caso concreto, tale importo era stato valutato insieme all’età della donna, alla piena capacità lavorativa, all’assenza di condizioni di salute invalidanti e alla situazione familiare.

I limiti del giudizio di revisione dell’assegno divorzile

La Cassazione ha inoltre ricordato che il procedimento previsto dall’articolo 9 della legge sul divorzio non consente di rivalutare liberamente tutte le condizioni già esaminate al momento dell’attribuzione dell’assegno.

Il giudice della revisione deve partire dall’assetto economico precedentemente stabilito e verificare se le circostanze sopravvenute abbiano modificato l’equilibrio tra le parti.

Non è quindi possibile utilizzare il procedimento di revisione per ottenere una nuova valutazione delle originarie condizioni economiche o delle ragioni per le quali l’assegno era stato riconosciuto.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che il rifiuto della concreta offerta lavorativa fosse un fatto nuovo, successivo all’accordo di divorzio, capace di incidere sull’equilibrio economico precedentemente definito.

È possibile modificare un assegno stabilito con negoziazione assistita?

La vicenda conferma che anche le condizioni economiche concordate attraverso la negoziazione assistita per il divorzio possono essere successivamente modificate.

L’accordo raggiunto dagli ex coniugi e autorizzato dagli organi competenti produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale, ma rimane soggetto alla clausola “rebus sic stantibus”.

Quando intervengono fatti nuovi e rilevanti, ciascun ex coniuge può chiedere:

  • la riduzione dell’assegno divorzile;
  • l’aumento dell’assegno;
  • la revoca completa del contributo;
  • la modifica delle altre condizioni economiche.

La parte che chiede la revisione deve allegare e provare le circostanze sopravvenute sulle quali fonda la propria domanda.

Quali prove servono per ottenere la revoca dell’assegno?

La semplice affermazione secondo cui l’ex coniuge non avrebbe voglia di lavorare non è sufficiente.

Chi richiede la revoca dell’assegno dovrebbe fornire elementi concreti relativi:

  • all’offerta di lavoro ricevuta;
  • alla mansione proposta;
  • alla retribuzione;
  • agli orari;
  • alla durata del rapporto;
  • alle modalità con cui l’offerta è stata comunicata;
  • al rifiuto espresso o comunque manifestato dal beneficiario;
  • alla capacità professionale e lavorativa dell’ex coniuge.

Nel procedimento deciso dalla Cassazione, l’esistenza dell’offerta, il rifiuto e l’importo della retribuzione erano emersi attraverso una prova testimoniale ritenuta attendibile dai giudici di merito.

La Corte ha inoltre attribuito rilievo alla mancata produzione, da parte della beneficiaria, della documentazione reddituale richiesta nel corso del giudizio.

Come può difendersi il beneficiario dell’assegno?

Il beneficiario può dimostrare che il rifiuto era fondato su ragioni serie e verificabili.

A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo:

  • condizioni di salute incompatibili con la mansione;
  • distanza eccessiva dal luogo di lavoro;
  • orari incompatibili con comprovati obblighi di cura;
  • retribuzione irrisoria rispetto ai costi necessari per lavorare;
  • assenza delle qualifiche richieste;
  • irregolarità contrattuali;
  • carattere meramente apparente o non effettivo dell’offerta;
  • condizioni lavorative non conformi alla legge.

È inoltre importante documentare l’attiva ricerca di un’occupazione attraverso candidature, iscrizioni ai centri per l’impiego, colloqui, corsi di formazione e risposte ricevute dai potenziali datori di lavoro.

L’inerzia protratta e non giustificata può infatti essere valutata negativamente dal giudice.

Assegno divorzile e mantenimento dei figli sono distinti

La revoca dell’assegno divorzile non determina automaticamente la modifica del contributo destinato ai figli.

L’assegno per l’ex coniuge e il mantenimento della prole hanno presupposti e finalità differenti.

Il contributo per i figli viene determinato considerando le loro esigenze, il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi.

Anche quando viene revocato l’assegno divorzile, può quindi rimanere invariato l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.

Il principio affermato dalla Cassazione

Dall’ordinanza n. 15650/2026 può ricavarsi il seguente principio:

Il rifiuto ingiustificato di una concreta e adeguatamente circostanziata offerta di lavoro, sopravvenuto rispetto al riconoscimento dell’assegno divorzile, può integrare un giustificato motivo di revisione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 898/1970, quando il beneficiario, pur disponendo di capacità lavorativa, ometta volontariamente di rendersi economicamente autonomo.

La valutazione deve essere sempre effettuata caso per caso, tenendo conto delle condizioni personali, professionali e familiari degli ex coniugi.

Revisione e revoca dell’assegno divorzile: l’importanza di una valutazione preventiva

La domanda di revoca dell’assegno divorzile richiede una ricostruzione rigorosa delle condizioni economiche delle parti e delle circostanze intervenute dopo il divorzio.

Prima di iniziare il procedimento è opportuno verificare:

  • la reale consistenza del fatto sopravvenuto;
  • la disponibilità delle prove;
  • la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi gli ex coniugi;
  • la capacità lavorativa del beneficiario;
  • le ragioni dell’eventuale rifiuto di un’occupazione;
  • l’incidenza degli obblighi di cura dei figli.

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Ogni situazione deve essere valutata sulla base dei documenti disponibili e delle specifiche circostanze personali e familiari delle parti.

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