Guida al risarcimento del danno in caso di investimento del pedone.

I recenti fatti di cronaca legati al decesso di un pedone, dopo l’incidente con il cantante e conduttore Paolo Belli hanno indotto il nostro Studio Legale ad approfondire il tema delle vittime della strada, con attenzione alla responsabilità civile e penale in caso di sinistro.

Quando un pedone viene investito da un’automobile, una delle prime questioni da chiarire riguarda la responsabilità del sinistro. Il dubbio diventa ancora più rilevante quando l’attraversamento è avvenuto lontano dalle strisce pedonali: il pedone ha comunque diritto al risarcimento oppure la violazione delle regole del Codice della strada esclude ogni responsabilità del conducente?

La risposta non può essere automatica. L’attraversamento fuori dalle strisce costituisce certamente un elemento importante, ma non determina, da solo, la perdita del diritto al risarcimento. Il giudice deve ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare quale incidenza abbiano avuto, rispettivamente, la condotta del pedone e quella dell’automobilista.

In materia di investimento del pedone, il punto di partenza è infatti la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 del Codice civile a carico del conducente. Questa presunzione può essere superata o ridotta, ma soltanto attraverso una prova concreta delle circostanze che hanno reso inevitabile il sinistro o del contributo causale fornito dalla persona investita.

La responsabilità del conducente nell’investimento del pedone

L’art. 2054, primo comma, del Codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti dalla circolazione, salvo che dimostri di avere fatto tutto quanto concretamente possibile per evitare l’incidente.

Si tratta di una regola particolarmente rigorosa. Il pedone è considerato un utente vulnerabile della strada, mentre chi conduce un veicolo deve mantenere un livello di attenzione proporzionato alla pericolosità del mezzo utilizzato.

La giurisprudenza della Cassazione considera come punto di partenza una presunzione integrale di responsabilità del conducente. Per ridurre tale percentuale occorre accertare, in concreto, se e in quale misura la condotta del pedone abbia contribuito alla produzione dell’evento. Non si parte, quindi, da una responsabilità automaticamente divisa a metà tra automobilista e pedone.

Il conducente non può liberarsi limitandosi ad affermare di avere rispettato il semaforo, di non avere superato il limite di velocità o di non avere visto il pedone. Deve dimostrare che, nelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, l’investimento non poteva essere evitato neppure adottando una condotta particolarmente prudente.

Quali regole deve rispettare il pedone

Anche il pedone è tenuto a osservare precise norme di comportamento.

L’art. 190 del Codice della strada prevede che, per attraversare la carreggiata, debbano essere utilizzati gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i sovrapassaggi presenti nelle vicinanze. Quando tali strutture non esistono oppure si trovano a più di cento metri, il pedone può attraversare direttamente la carreggiata, ma deve farlo in senso perpendicolare e con la necessaria prudenza.

Quando l’attraversamento avviene in una zona priva di strisce pedonali, il pedone deve inoltre dare la precedenza ai veicoli. Sono vietati l’attraversamento diagonale delle intersezioni e il passaggio davanti ad autobus, filobus o tram fermi alla fermata.

La violazione di queste prescrizioni può assumere rilievo nella ricostruzione della responsabilità. Tuttavia, il mancato utilizzo delle strisce non autorizza il conducente a ignorare la presenza di persone sulla carreggiata e non determina automaticamente la responsabilità esclusiva del pedone.

Attraversare fuori dalle strisce fa perdere il risarcimento?

No. Il pedone investito fuori dalle strisce può ottenere il risarcimento, integrale o parziale, a seconda della dinamica concreta dell’incidente.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità deve essere valutata attraverso la lettura congiunta dell’art. 2054 e dell’art. 1227 c.c. Il primo pone la prevenzione dell’investimento prevalentemente a carico del conducente; il secondo consente di diminuire il risarcimento quando anche il comportamento del danneggiato abbia contribuito a provocare il danno.

Il giudice dovrà quindi considerare diversi elementi:

  • la distanza delle strisce pedonali dal punto dell’attraversamento;
  • la velocità e la direzione del pedone;
  • la visibilità della strada;
  • l’illuminazione pubblica;
  • le condizioni meteorologiche;
  • l’intensità del traffico;
  • la presenza di veicoli parcheggiati o di altri ostacoli;
  • la velocità effettiva dell’automobile;
  • il tempo disponibile per frenare o sterzare;
  • l’eventuale distrazione del conducente o del pedone.

Non è sufficiente accertare che il pedone si trovasse fuori dalle strisce. Occorre stabilire se quella violazione abbia avuto un’effettiva incidenza causale e se il conducente, mantenendo una condotta adeguata alle condizioni della strada, avrebbe comunque potuto evitare l’urto.

Il concorso di colpa del pedone

Quando l’incidente deriva sia dalla condotta del conducente sia da un comportamento imprudente del pedone, viene riconosciuto un concorso di colpa.

L’art. 1227 c.c. prevede che il risarcimento venga ridotto in proporzione alla gravità della condotta del danneggiato e all’incidenza che essa ha avuto nella produzione dell’evento. La percentuale non è necessariamente del 50%: può essere inferiore o superiore, secondo le circostanze accertate.

Un concorso di responsabilità potrebbe essere riconosciuto, ad esempio, quando il pedone:

  • attraversi improvvisamente una strada molto trafficata;
  • non utilizzi strisce situate a breve distanza;
  • rimanga fermo al centro della carreggiata;
  • attraversi mentre utilizza il telefono senza controllare il traffico;
  • esca da dietro un veicolo parcheggiato senza rendersi visibile;
  • percorra di notte una carreggiata scarsamente illuminata senza adottare particolari cautele.

Nell’ordinanza n. 2433 del 25 gennaio 2024, la Cassazione ha confermato un concorso di colpa del pedone non per il solo attraversamento fuori dalle strisce, ma anche perché gli attraversamenti si trovavano a circa dodici metri e il pedone non aveva calcolato correttamente il tempo necessario a completare il passaggio, rimanendo bloccato al centro della carreggiata.

La decisione mostra come il giudice debba valutare l’intera sequenza dell’incidente e non possa applicare percentuali di responsabilità sulla base di un unico dato formale.

Quando la colpa può essere attribuita interamente al pedone

La responsabilità esclusiva del pedone rappresenta un’ipotesi possibile, ma richiede una prova particolarmente rigorosa.

Non basta dimostrare che il pedone abbia commesso un’imprudenza. Il conducente deve provare contemporaneamente che:

  1. il comportamento del pedone era anomalo e non ragionevolmente prevedibile;
  2. l’attraversamento si è verificato in modo così improvviso da non consentire alcuna reazione utile;
  3. la velocità del veicolo era adeguata alle condizioni della strada;
  4. erano state adottate tutte le cautele concretamente esigibili;
  5. non esisteva alcuna manovra idonea a evitare l’impatto.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9856 del 28 marzo 2022, ha precisato che il comportamento colposo del pedone, da solo, non è sufficiente a liberare l’automobilista. Occorre provare che l’evento fosse realmente imprevedibile e inevitabile nonostante una guida corretta e prudente.

Una responsabilità esclusiva del pedone può quindi configurarsi quando una persona irrompa repentinamente sulla carreggiata da una zona completamente nascosta, lasciando al conducente un tempo di reazione incompatibile con qualsiasi frenata o manovra di emergenza.

Anche in questi casi, tuttavia, devono essere valutate la velocità, la visibilità e le caratteristiche del luogo. In prossimità di scuole, fermate degli autobus, mercati, locali pubblici o zone particolarmente frequentate, il conducente deve prevedere anche comportamenti non perfettamente regolari da parte dei pedoni.

Rispettare il limite di velocità non basta

Una delle difese più frequenti dell’automobilista consiste nell’affermare di avere viaggiato entro il limite di velocità.

Questo elemento, da solo, non è sufficiente a escludere la responsabilità.

Con l’ordinanza n. 931 del 14 gennaio 2025, la Cassazione ha affermato che il limite indicato dalla segnaletica rappresenta la velocità massima consentita in condizioni ottimali. Per vincere la presunzione prevista dall’art. 2054, il conducente deve dimostrare che la velocità mantenuta fosse adeguata anche alle concrete condizioni di tempo e di luogo.

Di conseguenza, può risultare imprudente anche una velocità formalmente consentita quando la strada sia buia, bagnata, particolarmente trafficata o caratterizzata dalla probabile presenza di pedoni.

La velocità deve permettere al conducente di mantenere il controllo del mezzo e di arrestarlo entro lo spazio effettivamente visibile. Un veicolo che procede a 50 chilometri orari in un tratto con scarsa visibilità può quindi essere considerato troppo veloce anche quando il limite previsto sia proprio di 50 chilometri orari.o dovuto.

Chi deve dimostrare la dinamica dell’incidente?

Il pedone che chiede il risarcimento deve provare che l’investimento è avvenuto, che ha riportato delle lesioni e che tali danni sono causalmente riconducibili all’urto con il veicolo.

La presunzione dell’art. 2054 c.c. riguarda principalmente la colpa del conducente, ma non esonera il danneggiato dalla prova dell’esistenza dell’incidente e del collegamento tra il sinistro e i danni lamentati. Una volta dimostrati tali elementi, spetterà al conducente fornire la prova liberatoria oppure dimostrare il concorso di colpa del pedone.

Le prove più importanti sono generalmente rappresentate da:

  • verbale della Polizia locale o delle altre autorità intervenute;
  • fotografie del luogo e del veicolo;
  • dichiarazioni dei testimoni;
  • registrazioni di telecamere pubbliche o private;
  • posizione finale del veicolo e della persona investita;
  • tracce di frenata;
  • danni presenti sulla carrozzeria;
  • documentazione sanitaria;
  • consulenza medico-legale;
  • perizia cinematica sulla ricostruzione del sinistro.

Le immagini delle telecamere devono essere richieste rapidamente, poiché molti sistemi di videosorveglianza cancellano automaticamente le registrazioni dopo un periodo limitato.

Anche l’individuazione immediata dei testimoni è determinante. È opportuno acquisire nomi, recapiti e una prima descrizione di quanto osservato, evitando che il trascorrere del tempo renda più difficile ricostruire la dinamica.

Quali danni può chiedere il pedone investito

Il risarcimento non riguarda soltanto le spese mediche sostenute nell’immediatezza dell’incidente.

Quando le relative conseguenze siano documentate e causalmente collegate al sinistro, il pedone può chiedere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Possono assumere rilievo:

  • il danno biologico temporaneo;
  • l’eventuale invalidità permanente;
  • la sofferenza morale conseguente all’investimento;
  • le spese mediche, farmacologiche e riabilitative;
  • le spese per assistenza personale;
  • il costo degli spostamenti necessari per cure e visite;
  • la perdita o la riduzione del reddito;
  • l’incidenza delle lesioni sull’attività lavorativa;
  • il danneggiamento di abiti, telefono, occhiali o altri oggetti;
  • le ulteriori conseguenze personali specificamente provate.

Il danno morale non coincide con il danno biologico e deve essere valutato tenendo conto della sofferenza interiore concretamente provocata dall’evento. Anche la perdita di reddito deve essere dimostrata attraverso documenti fiscali, buste paga, certificazioni del datore di lavoro o altri elementi idonei.

L’eventuale concorso di colpa incide sull’importo complessivo. Se, ad esempio, il danno viene quantificato in €100.000 e al pedone viene attribuita una responsabilità del 30%, il risarcimento potrà essere ridotto a €70.000.

Cosa fare dopo essere stati investiti

La corretta gestione delle prime ore successive all’incidente può influire in modo decisivo sulla successiva richiesta di risarcimento.

È opportuno:

  1. richiedere l’intervento delle autorità;
  2. chiamare il personale sanitario, anche quando le lesioni sembrino inizialmente lievi;
  3. fotografare il luogo, il veicolo, la segnaletica e gli eventuali ostacoli alla visuale;
  4. identificare i testimoni;
  5. verificare la presenza di telecamere;
  6. conservare referti, prescrizioni, fatture e ricevute;
  7. proseguire le cure fino alla stabilizzazione delle condizioni cliniche;
  8. evitare di sottoscrivere dichiarazioni o quietanze senza averne valutato le conseguenze;
  9. comunicare tempestivamente il sinistro alla compagnia assicurativa;
  10. sottoporsi a una valutazione medico-legale prima di accettare una proposta definitiva.

Non è consigliabile definire il risarcimento prima che il quadro sanitario sia stabilizzato. Alcune lesioni possono infatti manifestare conseguenze durature soltanto dopo settimane o mesi.

Domande frequenti – FAQ

Se il pedone attraversa fuori dalle strisce ha sempre colpa?

No. La violazione dell’art. 190 del Codice della strada può determinare un concorso di colpa, ma non elimina automaticamente la responsabilità del conducente. Occorre verificare se l’investimento fosse evitabile e quale comportamento abbiano concretamente tenuto entrambi.

L’automobilista è sempre responsabile dell’investimento?

Non necessariamente. La responsabilità è presunta ai sensi dell’art. 2054 del Codice civile, ma può essere esclusa quando il conducente dimostri che la condotta del pedone era imprevedibile e che non esisteva alcuna concreta possibilità di evitare l’urto.

Il pedone investito può ottenere un risarcimento parziale?

Sì. Quando viene riconosciuto un concorso di colpa, il risarcimento viene ridotto in proporzione alla responsabilità attribuita al pedone.

Basta rispettare il limite di velocità per non avere colpa?

No. Il conducente deve adeguare la velocità alla visibilità, al traffico, alle condizioni atmosferiche e alle caratteristiche della strada. La velocità può essere considerata imprudente anche quando non supera formalmente il limite.

Chi paga i danni al pedone?

Normalmente la richiesta viene indirizzata alla compagnia assicurativa del veicolo investitore, ferma restando la responsabilità civile del conducente e degli altri soggetti eventualmente obbligati.

Conclusioni

Il pedone che attraversa fuori dalle strisce non perde automaticamente il diritto al risarcimento.

L’art. 2054 del Codice civile pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente, mentre l’art. 1227 consente di ridurre il risarcimento quando la condotta del pedone abbia concretamente contribuito all’incidente.

La decisione dipende dalla ricostruzione del singolo caso: visibilità, velocità, distanza delle strisce, comportamento della persona investita, illuminazione e possibilità di effettuare una manovra di emergenza.

Per questo motivo è essenziale acquisire tempestivamente verbali, testimonianze, registrazioni e documentazione sanitaria. Una ricostruzione incompleta può determinare una riduzione significativa del risarcimento o rendere più difficile dimostrare la responsabilità del conducente.

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La documentazione viene esaminata per ricostruire la dinamica del sinistro, valutare l’eventuale concorso di colpa e verificare la congruità della proposta formulata dall’assicurazione.

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