Mantenimento dei figli: la Cassazione conferma l’indipendenza a 29 anni

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2056/2023 dichiara economicamente indipendenti e conseguentemente revoca il mantenimento per le due figlie di 29 anni, ormai emigrate in Germania, stabilendo che può ritenersi anche sulla base di presunzioni la capacità lavorativa dei figli in assenza di altri motivi ostativi, o di un percorso di studi ancora da completare.

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un padre, ancora obbligato a versare l’assegno di mantenimento a ciascuna delle figlie, sebbene queste fossero emigrate in Germania ed economicamente indipendenti, riformando quanto stabilito in primo e secondo grado di giudizio.

Gli Ermellini confermano quindi i precedenti orientamenti della Corte tendenti a valutare il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei cc.dd. “figli bamboccioni” sulla base di presupposti di fatto che considerino: l’età del figlio; l’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica; l’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in generale, la complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti. (Cfr. Cass. sent. 5088/2018; Cass. sent. n. 22076/2022).

Nell’ordinanza in commento, la Corte ha stabilito infatti che “è corretto ritenere che l'onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore, tuttavia data l'età delle stesse può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare.

Alla stregua di quanto affermato, la Corte non ha poi valutato se le figlie si siano attivate nella ricerca di un'occupazione e tantomeno a quali opportunità di lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti, richiamando piuttosto l’ordinanza n. 17183/2020 secondo la quale spetta al figlio dimostrare di “essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”

Il progressivo abbassamento dell’età di autosufficienza (prima fissata addirittura a 35 anni) e gli ulteriori paletti posti alle condotte dei figli, sempre in assenza di ulteriori motivi ostativi o di un percorso di studio eccessivamente gravoso, deve essere letto come un’apertura nei confronti di tanti padri separati che ormai vengono visti più come un bancomat, che come un vero e proprio genitore.

Attenzione però, perché il genitore non può sospendere automaticamente il bonifico del mantenimento al raggiungimento di 29 anni del figlio, neppure se si ha il sospetto che lavori o addirittura la certezza sulla sua percezione di un reddito, infatti, per non rischiare un procedimento penale o nei successivi 5 anni il pignoramento delle somme non pagate, occorre sempre e comunque avere un provvedimento formale, costringendo l’altro genitore od il figlio maggiorenne a firmare un accordo in negoziazione assistita tra avvocati, oppure richiedere una sentenza di accertamento e modifica al tribunale competente.

Fondamentale è a questo punto rivolgersi ad un Avvocato esperto in diritto di famiglia al fine valutare la sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di separazione/divorzio/affidamento dei figli, e successivamente presentare un ricorso presso il Tribunale competente.

Avv. Andrea Centi
Avvocato & Blogger Giuridico

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