La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3335/2024 del 6 febbraio 2024 ha stabilito che l’attestazione di avvenuta taratura presente nei verbali di contestazione non riveste fede privilegiata e pertanto non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità.
Nel nostro ordinamento giuridico la taratura dell’autovelox è un elemento essenziale del verbale di contestazione ed una operazione fondamentale per garantirne la corretta funzionalità che, altrimenti, potrebbe misurare la velocità con valori alterati, sanzionando ingiustamente gli automobilisti.
Obbligo di taratura degli autovelox
Con la nota sentenza n. 113/2015, la Corte Costituzionale ha chiarito che gli apparecchi per l’accertamento delle infrazioni inerenti ai limiti di velocità devono essere sottoposti a taratura periodica obbligatoria, dichiarando la parziale incostituzionalità dell’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada.
Successivamente a tale pronuncia, tutti gli strumenti di controllo elettronico della velocità, come Autovelox Velocar, Tutor e Photored, annualmente vengono sottoposti ad un vero e proprio check-up funzionale da parte di operatori specializzati ed autorizzati per verificarne il corretto funzionamento, fornendo gli estremi e la data di certificazione sul verbale di contestazione
La mancata taratura dell’autovelox o la mancata indicazione degli estremi della certificazione rende nulla la contestazione amministrativa, ma per sentir dichiarare la nullità della sanzione sarà necessario impugnare il verbale con ricorso innanzi al Giudice di Pace (entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione) o al Prefetto (entro 60 giorni).
Secondo l'orientamento precedente l’onere della prova incombeva sull’automobilista, il quale avrebbe dovuto provare documentalmente la taratura irregolare dello strumento, tuttavia tale attività non è certo semplice né intuitiva, in quanto i verbali riportano sinteticamente gli estremi e la data di taratura.
Il soggetto sanzionato sarebbe stato tenuto a presentare una istanza di accesso agli atti nei confronti dell’Amministrazione per ricevere copia del certificato di omologazione, incorrendo nel rischio di scadenza dei termini per impugnare la sanzione amministrativa.
La novità introdotta dalla Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha risposto alle seguenti domande: “come stabilire se la taratura è stata davvero fatta nel termine annuale di legge? E che valore ha la dichiarazione di conformità nel rilevatore contenuta nel verbale?
Secondo i giudici di legittimità il verbale di contestazione non riveste fede privilegiata e quindi non fa piena prova sulle dichiarazioni di regolare funzionamento, taratura e controllo annuale dell’autovelox con il quale è stato operato il rilevamento a carico dell’automobilista.
Il nuovo orientamento della Cassazione ha stabilito che la prova deve essere necessariamente ritenuta validamente fornita solo tramite le certificazioni di omologazione e conformità della taratura, incombendo quindi sull’Amministrazione l’onere di produrre il certificato di taratura in caso di impugnazione del verbale da parte dell'automobilista.
L’ordinanza n. 3335/2024 è sicuramente innovativa da questo punto di vista comportando l’inversione dell’onere della prova a carico esclusivo della Pubblica Amministrazione, pertanto sarà possibile impugnare con ricorso la sanzione amministrativa in caso di dubbi sulla regolarità della taratura annuale dell’autovelox e nel caso in cui l’Amministrazione non si costituisca in giudizio, ovvero, costituendosi non produca la copia dei certificati di omologazione e taratura il Giudice dovrà annullare la sanzione.
Cosa fare se ricevi una sanzione per eccesso di velocità?
Nel caso in cui si ritenga di voler contestare il vizio relativo alla taratura dell’autovelox, o altri vizi relativi alla legittimità formale della installazione del rilevatore, il primo passo è quello di rivolgersi ad un avvocato esperto in sanzioni amministrative e multe per una prima valutazione gratuita di fattibilità del caso, inviando copia del verbale all’indirizzo e-mail info@andreacenti.it
Avv. Andrea Centi
Avvocato & Blogger Giuridico
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