Qual è il confine tra la diffamazione a mezzo social e la libertà di manifestazione del pensiero?
Il mondo dei social network costituisce ormai il luogo della manifestazione della libertà di pensiero per antonomasia, in cui ognuno riversa il proprio parere riguardo alle più disparate vicende di cronaca o di carattere politico e sociale.
Il territorio dei social si è tuttavia rivelato fin da subito ricco di insidie per chi spesso vorrebbe manifestare il proprio pensiero con tranquillità ed articolare un contraddittorio sano ed efficace. Infatti, la distanza che uno schermo e una tastiera interpongono con l’interlocutore di turno viene sovente colmata con l’aggressività nel manifestare le proprie ragioni.
Tale comportamento è stato descritto con l’espressione keyboard warrior (guerriero da tastiera) coniata per l’occasione e tradotta in italiano in “leone da tastiera”, che sta appunto ad indicare con sarcasmo gli utenti del web che differentemente da quanto farebbero di persona, manifestano aggressività, insultando, offendendo, screditando o minacciando altri utenti. Ad agevolare il tutto vi è ovviamente la distanza incolmabile connessa alla sensazione di deresponsabilizzazione derivante a volte anche dall'uso di utenze anonime.
Accade molto spesso infatti che tra i vari likes, commenti e condivisioni nascano discussioni che dopo pochi scambi degenerano in forti critiche ed insulti, oppure che a volte naufraghino in vere e proprie affermazioni di carattere diffamatorio che hanno rilevanza penale per l’ordinamento giuridico, qualora esorbitino da alcuni limiti che di recente la giurisprudenza della Cassazione ha contribuito a fissare.
Il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
La diffamazione fa parte dei “delitti contro l’onore” e punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione.
È proprio la reputazione altrui il bene giuridicamente protetto da questa fattispecie da intendersi come considerazione che il mondo esterno ha della persona offesa.
Il reato di diffamazione deve considerarsi commesso in presenza di alcuni elementi essenziali quali:
l'assenza dell'offeso, consistente nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio. L'impossibilità di difendersi determina infatti una maggiore potenzialità offensiva rispetto alla mera ingiuria, oggi depenalizzata;
l'offesa alla reputazione, intendendosi la possibilità che l'uso di parole diffamatorie possano ledere o mettere in pericolo la reputazione dell'offeso, che comprende sia l’onore che il decoro;
la presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie, esclusi il soggetto agente e la persona offesa.
Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui. L'agente può, pertanto, ricorrere, ad esempio, all'utilizzo di parole, scritti, disegni, pitture o fotografie.
Ed è proprio riguardo al mezzo con cui la diffamazione si realizza che il web rileva ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui al terzo comma del suddetto articolo infatti: “se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4873 del 2017 ha stabilito che “La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso della bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone”.
Il confine tra diffamazione e diritto di critica
L’offesa della reputazione di una persona per integrare il reato di diffamazione deve realizzarsi con una condotta idonea a ledere o anche solo mettere in pericolo un diritto costituzionalmente tutelato quale quello all’onore, tuttavia non è sempre agevole stabilire quando tale diritto sia stato leso o messo in pericolo, soprattutto quando con la condotta posta in essere si siano esercitati altri diritti costituzionalmente protetti, quali ad esempio il diritto di cronaca o il diritto di critica.
Ovviamente non si può prescindere dalla valutazione del fatto in concreto al fine di stabilire con esattezza il confine tra la realizzazione della fattispecie delittuosa e l’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, tuttavia, la Corte di Cassazione ci ha fornito sicuramente con le numerose pronunce sul tema delle linee guida di cui tener conto.
Con la sentenza n. 22145 del 2019 ha stabilito che “non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di “argumenta ad hominem”, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. La critica presuppone fatti che la giustifichino, ovvero un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza di dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse. La libertà di esprimere giudizi critici trova il solo limite nell’esistenza di un sufficiente riscontro fattuale”.
Pertanto, qualora nel fatto concreto ricorrano tali presupposti si può ritenere che l’esercizio del diritto di critica sia legittimo anche se esercitato con toni aspri, taglienti e polemici.
Lo stesso orientamento è stato seguito nella redazione della recente sentenza n. 8898 del 18 gennaio 2021 in cui la Cassazione ha sottolineato inoltre che nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo.
Il diritto di critica deve essere, quindi, esercitato con pertinenza e moderazione al fine di non oltrepassare il confine del lecito.
Alla stregua di quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza, dunque, i social network ed internet non sono e non possono essere più considerati una zona franca in cui ogni affermazione resta priva di conseguenze.
Cosa fare in caso di diffamazione?
Nel caso in cui si ritenga che nei propri confronti sia stata posta in essere una condotta integrante una lesione della reputazione rispondente a tali caratteristiche è importante ricordare che la diffamazione è un reato punibile solamente a querela della persona offesa, da presentarsi entro tre mesi dalla conoscenza del fatto.
È opportuno sottolineare che una querela approssimativa o non sufficientemente argomentata con tutta probabilità sarà archiviata dal Pubblico Ministero, tenendo conto anche dell’innumerevole quantità di denunce presentate per tali illeciti, che sono sovente di lieve entità o privi di rilevanza penale.
È consigliabile, dunque, dal punto di vista dell’accertamento della responsabilità penale del soggetto diffamatore argomentare adeguatamente le proprie ragioni ed articolare i fatti evidenziando gli aspetti lesivi della condotta posta in essere e la rispondenza della stessa con la fattispecie astratta di reato.
Sicuramente è fondamentale farsi assistere da un legale affinché rediga per vostro conto una denuncia-querela e la presenti all’Autorità giudiziaria, inoltre in questo caso un “addetto ai lavori” potrà darvi un parere di fattibilità sulla questione ed in caso esporre nella maniera più efficace i fatti e gli atti lesivi dell’onore e della reputazione della persona offesa.
Avv. Andrea Centi
Avvocato & Blogger Giuridico
Lascia un commento oppure clicca qui per sottoporre una questione ad una nostra valutazione preliminare.